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ALBERO AZZURRO - Associazione di Volontariato
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REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE ACCOGLIENTI FINALITA’
Art. 1 -L’Associazione promuove e gestisce progetti di accoglienza umanitaria di bambine/i di ogni nazionalità, con il solo fine positivo di aiuto temporaneo al bambino/a protagonista dell’accoglienza, in una logica altruista e senza fine di lucro o interessi di qualsiasi natura, secondo lo Statuto dell’Associazione e il programma annuale deliberato dall’Assemblea dei soci. Le accoglienze umanitarie intervengono quale supporto esterno di aiuto a bambine/i che per motivi storico-sociali si trovano privati del diritto ad uno sviluppo armonico della loro vita (diritto alla salute, diritto alla vita e all’integrità fisica e psicologica, diritto al gioco e alla gioia, ecc.) e solo su richiesta delle organizzazioni di riferimento del paese d’origine. L’Associazione opera nel pieno rispetto delle norme di legge in vigore in Italia e nei paesi di origine dei minori e delle disposizioni del Comitato per la tutela dei minori stranieri Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma. L'Associazione si impegna a garantire il minimo disagio possibile del bambino o bambina ospite per quanto riguarda i tempi, il luogo di soggiorno e i mezzi di trasporto, nel rispetto delle sue necessità di tipo fisico, psicologico e ludico. Il bambino/a ospite ha diritto all’assistenza sanitaria che, se non garantita dal sistema sanitario italiano, verrà coperta tramite stipula di adeguate polizze assicurative e l’aiuto di operatori sanitari volontari. PROGETTI
Art. 2 - L’Associazione elabora il progetto di accoglienza con i rappresentanti delle organizzazioni di riferimento straniere e ne concorda il programma di attuazione, gli oneri, i tempi e le modalità. L’Associazione è d’accordo con la Fondazione estera referente sulla non opportunità di attuare accoglienze al di fuori del periodo estivo di vacanza scolastica. L’Associazione, al di là di una approvazione burocratica all’espatrio, si impegna ad appurare con tutti i mezzi in suo possesso che il bambino o bambina e la famiglia o tutore, siano consenzienti e contenti di partecipare al programma di accoglienza. L’Associazione si impegna a garantire sempre la TUTELA GLOBALE del bambino/a partecipante al programma di accoglienza, allo scopo di evitare qualsiasi abuso nei suoi confronti e di prevenire qualsiasi forma di sofferenza fisica e psicologica. I singoli progetti
vengono regolamentati dalle norme del Comitato dei Minori Stranieri di Roma. ADESIONI
Art. 3 – Al Consiglio Direttivo dell’Associazione spetta la facoltà di accettare o meno, motivandole, le domande di adesione ai progetti di accoglienza temporanea. A tal fine attua un rigoroso controllo in riferimento alla serietà e affidabilità dei richiedenti, esamina le dichiarazioni rilasciate dalla Questura e/o dal Sindaco del comune di residenza, dai Servizi sociali di zona anche avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di incontri guidati e consulenze di esperti con parere espresso tramite pertinente relazione. La partecipazione a
più programmi di accoglienza sarà sempre conseguente alla perfetta
riuscita del precedente e al rispetto delle norme (Statuto e
Regolamento) dell’Associazione. FAMIGLIE ADERENTI
Art. 4 –Le famiglie, aderenti ai progetti di accoglienza umanitaria, condividono le finalità dei progetti e accettano le indicazioni, le modalità e la struttura organizzativa predisposte dal presente Regolamento e dallo Statuto dell’Associazione nello spirito della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” approvata dall’ONU il 20 novembre 1989. Si dovrà evitare con ogni mezzo il crearsi di aspettative diverse dallo scopo delle accoglienze umanitarie che non potranno in alcun modo diventare l’anticamera dell’adozione. Le famiglie orientate in questo senso saranno indirizzate verso enti e istituzioni preposti (Tribunale dei minori, Associazioni autorizzate alle adozioni internazionali, Ambasciate, ecc.). Le famiglie aderenti ai progetti dovranno prepararsi culturalmente e psicologicamente sulle finalità, caratteristiche, delicatezza e difficoltà di attuazione dell’accoglienza umanitaria, nel rispetto delle diversità e dell’ambiente circostante. Ugualmente farà il referente russo con bambine/i da ospitare. Le famiglie aderenti per la prima volta, al fine di favorire la comprensione e valorizzare le diversità, hanno l’obbligo di partecipare nei mesi precedenti l’arrivo dei bambini agli incontri di formazione guidati da esperti, con tema gli aspetti psicologici dal punto di vista della famiglia ospitante e dal punto di vista dell’ospite, gli aspetti storico-sociali dei Paesi di provenienza e le reciproche realtà di vita quotidiana e di costumi. A tutte le famiglie ospitanti è richiesto di: · non chiudersi nella propria esperienza familiare, ma di partecipare alle iniziative di zona; · mantenere rapporti con le altre famiglie e gli altri bambini/e ospiti; · accogliere obbligatoriamente gli accompagnatori/interpreti nelle visite programmate dai responsabili di zona e avvalersi della loro presenza sul territorio per ogni difficoltà · salvaguardare il bambino/a da possibili influssi negativi esercitati dai mass media (eccesso di ore davanti a TV, visione di scene televisive violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.); · rispettare il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione, rispettare ogni cultura; · rispettare il diritto alla privacy; · rispettare il diritto al giusto relax e all’espressione creativa; · chiedere il parere degli accompagnatori/interpreti prima di somministrare qualsiasi medicinale al bambino/a. Dovrà essere garantita sempre e comunque la sicurezza del bambino o bambina ospite. A tale scopo le famiglie dovranno garantire il massimo di trasparenza per le attività di controllo da parte dell’Associazione e degli assistenti/accompagnatori. Per una maggior tutela giuridica l’Associazione ricercherà, ove esista la disponibilità delle amministrazioni locali, un rapporto con i Servizi sociali del Comune. Art.5 – Non potranno partecipare all’accoglienza le persone single di sesso maschile, qualunque sia la loro eta’, religione e condizione come previsto dalle disposizioni del Comitato dei Minori Stranieri di Roma. ACCOGLIENZE E MINORI
Art.6 – GEMELLI Nel caso di gemelli, i
suddetti non devono essere divisi
e vengono affidati ad una sola famiglia. Art.7 – RINNOVO
OSPITALITA’ Ogni minore puo’
essere riospitato negli anni successivi presso la stessa famiglia. Art.8 – REINSERIMENTO DEL
MINORE Nel caso in cui la
famiglia ospitante per motivi personali cessi l’adesione ai
progetti di accoglienza, quest’ultimo dopo consulto con la
famiglia ospitante e con l’associazione referente di origine,
puo’ essere reinserito nei progetti di accoglienza. Art.9 – TRASFERIMENTO
DEL MINORE Per consentire un
sereno svolgimento delle iniziative di accoglienza e tutelare i
diritti del minore, e’ facolta’ e dovere dell’Associazione
L’ALBERO AZZURRO trasferire il minore ospitato presso una famiglia
diversa da quella affidataria nel caso vengano a mancare le
prerogative necessarie a garantire una felice permanenza del minore
presso tale famiglia; questo nell’interesse del minore ospitato,
indipendentemente dalla volonta’ della famiglia accogliente. Art.10 – MODIFICA DEL NUCLEO FAMIGLIARE In caso di modifica del nucleo famigliare
ospitante (divorzio, separazione ecc.) sara’ facolta’ e dovere
dell’Associazione L’ALBERO AZZURRO valutare se sussistono ancora
le condizioni per garantire una felice permanenza del minore presso
tale famiglia. Art.11 – MINORI Si ricorda che possono
venire ospitati minori, sia di famiglia che di orfanotrofio, di ambo
i sessi, il limite massimo dell’eta’ dei Minori e’ quello
stabilito dalla normativa vigente. Art.12 – RIENTRO DEL MINORE L’Associazione
L’ALBERO AZZURRO, nell’intento di agevolare e consolidare la
socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie
accoglienti italiane ed i bambini ospitati, predilige il rientro del
minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo
stress psicologico del bambino e della famiglia stessa agevolando
l’adattamento ai costumi e al modo di vita di entrambi. Art.13 –RESPONSABILITA’ Ogni famiglia
accogliente alla quale viene affidato un minore, dal momento
dell’affidamento temporaneo, diviene responsabile civile e penale
del minore stesso durante il soggiorno. Dovra’ garantire il suo
rimpatrio entro i termini fissati dalla Associazione L’ALBERO
AZZURRO e contenuti nel visto e nel permesso di soggiorno. Art.14 - ASSICURAZIONEL’associazione
L’ALBERO AZZURRO, prima
dell’arrivo in Italia dei minori e degli accompagnatori,
stipulera’ una polizza assicurativa per RC e danni contro terzi,
malattia/infortuni. Art.15 – ASSISTENZA
SANITARIA L’Associazione stipulera’ un accordo con la ASL territoriale; questa garantira’ tutti gli interventi sanitari con carattere d’urgenza di cui i minori ed accompagnatori potranno avere bisogno durante l’accoglienza. A tutti gli ospiti verra’ consegnata una tessera sanitaria. In caso di piccoli malesseri e in caso di ricovero urgente presso un Pronto Soccorso la famiglia accogliente dovra’ attenersi scrupolosamente al seguente comportamento: - avvisare il responsabile dell’Associazione - avvisare l’accompagnatore Tranne in casi di URGENZA
e’ vietato effettuare ai minori prelievi di sangue, anestesie totali e
locali (anche per otturazioni dentarie) e qualsiasi altra azione
invasiva sul minore se non espressamente autorizzata dai
genitori o dal tutore
(esercente la patria potesta’). Art. 16 – ACCOMPAGNATORI Ogni gruppo di minori giunge in Italia con uno o piu’ accompagnatori. L’accompagnatore/i
(come da regolamento da essa sottoscritto) e’ a
disposizione delle famiglie accoglienti, 24 ore su 24,
per qualsiasi necessita’. Al fine di agevolarne la
reperibilita’ ogni accompagnatore sara’ dotato, di telefono
cellulare. Nel caso ci fossero difficolta’ a contattare
l’accompagnatore, e’ possibile contattare il referente
dell’associazione. Art.17 – PERMESSO DI
SOGGIORNO Tutti gli ospiti riceveranno un regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente. Sono necessarie 3 foto tessera che dovranno essere recapitate al Responsabile dell’Associazione entro 5 giorni dall’arrivo in Italia del minore. In caso di eventuali
controllo di Organi di Polizia di dovra’ fare riferimento sempre
all’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente
competente. Art. 18- SPOSTAMENTI E’ possibile in forma privata, portare i bambini fuori provincia (anche per villeggiatura), ma e’ necessario segnalare lo spostamento al Responsabile della Associazione e lasciare un numero di telefono ed il recapito del luogo ove il minore risiedera’ durante tale spostamento. Gli ospiti sono in
possesso di visto di ingresso esclusivamente per l’Italia. Per
disposizione legislativa NON
E’ CONSENTITO per nessun motivo e nemmeno per brevi periodi
trasferire i minori ed i loro accompagnatori al
di fuori del territorio nazionale italiano. Art. 19 – RIENTRO In occasione del rientro in patria del minore, la famiglia accogliente si impegna ad accompagnare il minore al punto concordato e alla data prefissata. Per quanto riguarda il bagaglio si ricorda che: - sono ammesse massimo n. 2 valigie, borsoni o zaini o quant’altro a testa e per un peso massimo complessivo di 20,00 Kg. -
E’ ammesso inoltre un bagaglio a mano di piccole dimensioni
(zaino) Art. 20 – ASPETTO ECONOMICO Ogni famiglia accogliente che aderisce al programma di ospitalita’ si fa carico dei costi di viaggio aereo. L’Associazione L’ALBERO AZZURRO si fara’ carico dei costi di organizzazione, assicurazione, rimborsi spese, rimborsi agli accompagnatori, vitto e alloggio degli accompagnatori , trasporti a mezzo pullman da e per aereoporto e quanto altro connesso all’accoglienza. I termini di
versamento verranno comunicati dall’associazione. DISPOSIZIONI FINALI
Art.21 – L’Associazione L’ALBERO AZZURRO e’ esclusa da qualsiasi responsabilita’ nel caso in cui il minore designato alla famiglia non arrivi in Italia per motivi indipendenti dall’organizzazione (malattie improvvise, motivi famigliari o quant'’altro). L’associazione
e’ inoltre esonerata da ogni responsabilita’ nel caso di
anticipi o ritardi rispetto alle date stabilite dell’arrivo o
della partenza del gruppo. Art. 22 – Per aderire alle iniziative di ospitalita’ ogni
famiglia accogliente dovra’ sottoscrivere il presente regolamento
che ricevera’ in copia. Firmando il presente regolamento ogni
famiglia accogliente dichiara di accettarne il contenuto. Art. 23 – Le famiglie ospitanti autorizzano l’Associazione
L’ALBERO AZZURRO ad attivare le pratiche burocratiche
presso il Governo estero, la competente Questura e gli Organi
Ministeriali italiani preposti, relative all’espatrio ed
all’accoglienza temporanea del minore. Art. 24 – Le famiglie ospitanti autorizzano l’Associazione
L’ALBERO AZZURRO ad archiviare, gestire ed utilizzare i propri
dati per gli scopi statutari in ottemperanza alla legge sulla
“Tutela della privacy” (legge n.52 del 06/02/96 e n. 675 del
31/12/96) Delibera del C.D.
del 26/02/2003
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| Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare direttamente l’associazione al numero 0522/294673 o inviare una e-mail |
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